La Grande Chambre sulle adozioni
19 febbraio, 2013 | Filled under cedu, genitorialità, NEWS, orientamento sessuale |
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Nei paesi in cui é ammessa l’adozione del figlio del partner (cd. step-adoption) tra persone non coniugate, é illegittima la mancata estensione alle coppie dello stesso sesso.
Con decisione depositata oggi, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha ritenuto che la legislazione austriaca in materia di adozione, nella parte in cui esclude l’adozione del figlio del partner nell’ambito delle coppie omosessuali, violi l’art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 8 (testo della pronunzia ancora non disponibile, vedi comunicato stampa della corte). Nella specie si trattava di una donna cui era stata negata dalle autorità austriache l’adozione del figlio minorenne della propria convivente. Pur non sussistendo un espresso divieto, le corti nazionali avevano osservato come lo stesso derivasse implicitamente dalle disposizioni del codice civile austriaco che prevedono che l’adottante rimpiazzi il genitore biologico del medesimo genere; per conseguenza, poiché in questo caso era richiesta da parte di una donna, l’adozione avrebbe comportato automaticamente la decadenza della genitrice biologica dalla potestà, effetto certamente non voluto dalle parti; dunque la normativa non consentirebbe di “aggiungere” la partner dello stesso sesso come genitrice adottiva.
La soluzione legislativa, tuttavia, appare ai giudici europei in contrasto con la protezione della “vita familiare” e, vertendosi in un’ipotesi di disparità di trattamento in ragione dell’orientamento sessuale, la Corte osserva come il governo austriaco non abbia dimostrato che l’esclusione dall’adozione sia misura necessaria e proporzionata funzionale al perseguimento di uno scopo legittimo. Se è vero, infatti, che proteggere la famiglia è uno scopo legittimo condiviso dalla Corte, nondimeno, come si legge nel comunicato stampa ufficiale della Corte, “il governo austriaco ha mancato del tutto di dimostrare che essere allevato da una coppia dello stesso sesso o da due madri o da due padri possa cagionare nocumento ad un bambino“.
Accogliendo il ricorso – con decisione della Grande Chambre, dunque inappellabile -, la Corte di Strasburgo conferma dunque e rinsalda i propri pregressi orientamenti per cui rientrano nella nozione di “vita familiare” tanto la relazione tra le due donne (come già ritenuto nel 2010 in Schalk e Kopf c. Austria) quanto la relazione tra il figlio e la partner omosessuale della madre (come rilevato nel 2012 in Gas e Dubois c. Francia). Per altro verso, la decisione é nel solco dei precedenti della Corte che hanno sempre ravvisato la violazione del principio di non discriminazione ogniqualvolta l’adozione sia esclusa in ragione dell’orientamento sessuale dell’adottante (vedi, per il caso in cui il paese ammetta l’adozione da parte del single, E.B. contro Francia, decisione del 22 gennaio 2008), mentre ha escluso che violi la Convenzione la scelta di alcuni paesi (tra cui l’Italia) di limitare l’istituto dell’adozione alle coppie coniugate e di limitare il matrimonio alle coppie di sesso diverso, così indirettamente escludendo gli omosessuali; in questo caso, difatti, in mancanza di un consenso generale tra i paesi aderenti alla Convenzione, tali scelte rientrano secondo i giudici di Strasburgo nel margine di apprezzamento discrezionale dei singoli paesi (e difatti la Corte non ravvisa alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 12 e 14 Cedu).
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