Archivi mensili: novembre 2013

Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti (nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013)

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Nel commentare il provvedimento del Tribunale di Genova del 30 ottobre 2013 (vedi la massima qui) che ribadisce l’orientamento ormai costante in giurisprudenza per cui l’omosessualità del genitore è irrilevante ai fini dell’affidamento dei minori, l’A. ricostruisce il quadro giurisprudenziale di merito e di legittimità, applicativo dei principi dell’interesse superiore del fanciullo e della bigenitorialità, in caso di controversie in ordine all’affidamento della prole, allorquando uno dei due genitori sia omosessuale._

 di Denise Amram*

Il caso e la decisione

La vicenda trae origine da una richiesta di modifica degli accordi di separazione consensuale tra le parti, volta a modificare l’affidamento della figlia ancora minorenne da condiviso a esclusivo in favore della madre, in ragione dell’orientamento sessuale del padre e dell’influenza che la convivenza di quest’ultimo con un uomo avrebbe esercitato nella vita della minore. Il padre resisteva avanzando la medesima richiesta di affidamento esclusivo.

Il Tribunale di Genova osserva che la richiesta di modifica parrebbe essere mossa da una accesa conflittualità tra le parti, confermata dalla minore in sede di ascolto.

Infatti, da un lato, la circostanza della convivenza dell’ex coniuge con un altro uomo era nota già all’epoca della separazione e, dall’altro, il rapporto padre-figlia non è risultato connotato da sopravvenute difficoltà tali da giustificare una modifica delle modalità dell’affidamento. Anzi, la minore parrebbe aver “accettato in modo tranquillo e positivo l’orientamento sessuale del padre, senza particolari problemi e pregiudizi”, descrivendolo come “un uomo attento e premuroso”. (more…)

Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla (more…)

Per la prima volta in Italia affidata una minore ad una coppia dello stesso sesso

imageCon i due provvedimenti che pubblichiamo, del giudice tutelare del 3 luglio 2013 e del tribunale per i minorenni (ndr il provvedimento é in attesa di pubblicazione) i giudici emiliani hanno autorizzato per la prima volta l’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso.
Come rilevato dal Giudice tutelare, si tratta di un caso che nell’ordinamento giuridico italiano appare “connotato da assoluta novità”. Mentre era difatti principio consolidato, anche in ragione di decisioni della Corte europea dei diritti umani, l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’affidatario (principio affermato per il caso di adozione, valido a maggior ragione in ipotesi di mero affidamento), si tratta nella specie del primo caso italiano di affidamento di un minore non al single ma alla coppia formata da due persone dello stesso sesso. (more…)

Autorecensioni/Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione

2012-10-23 00.05.31Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di Raffaele Torino, Roma TrE-Press 2013 è un e-book che raccoglie gli interventi di analisi e commento sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 occorsi nell’ambito del seminario svoltosi in data 4 giugno 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché in occasione dell’incontro successivamente promosso in Bologna dall’Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford.

di Raffaele Torino

Il 15 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza (la n. 4184) che è immediatamente assurta agli onori della cronaca italiana per il suo oggetto e le sue statuizioni, generando finanche le eccessive reazioni di alcuni politici italiani, i quali sono giunti a invitare il Capo dello Stato a promuovere un procedimento disciplinare contro il giudice estensore. (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Tutela delle unioni fra persone dello stesso sesso: gli accordi stragiudiziali per il danno da morte

2012-10-21 00.04.49Il portale ARTICOLO 29 si è dato tra i suoi compiti la ricostruzione delle regole già applicabili in tema di tutela dei diritti fondamentali in materia di orientamento sessuale e di identità di genere. Tali regole non si evincono soltanto dalle, poche, leggi vigenti e dalle decisioni dei giudici italiani ed europei, le quali creano precedenti che possono essere indicativi anche per le decisioni successive, ma anche da quanto emerge dall’attività che gli operatori del diritto svolgono stragiudizialmente raggiungendo accordi a tutela dei loro assistititi. Presentiamo dunque due casi nei quali le parti private (il convivente gay di una persona deceduta e la compagnia di assicurazione) hanno riconosciuto la rilevanza del rapporto di convivenza tra persone dello stesso sesso (MG).

di Laura Granata

La strada per il riconoscimento pieno dei diritti degli omosessuali è ancora irta di ostacoli, come si sa.

Similmente anche i diritti del convivente more uxorio gay, allorquando il proprio compagno/a muoia o riporti gravi lesioni in seguito ad un fatto illecito (per incidente stradale, per malasanità, etc.) sono spesso misconosciuti.

Tuttavia, ultimamente, qualche sporadica apertura è stata dimostrata da alcune compagnie di assicurazioni che hanno risarcito i danni subiti in proprio dal convivente more uxorio omosessuale, quale vittima secondaria, in seguito a due episodi di malasanità. (more…)