Archivi mensili: ottobre 2013

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

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Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)

Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso

2012-10-20 01.10.52(di Fabio Chiovini) Il Consiglio costituzionale francese con decisione del 18 ottobre 2013 ha dichiarato conformi a costituzione le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella parte in cui non prevedono alcuna possibilità per i sindaci o per i loro sostituti di ricorrere all’obiezione di coscienza e dunque rifiutarsi di celebrare tale matrimonio.

Quella dell’obiezione di coscienza da parte dei funzionari dello stato civile è una questione cha ha già avuto modo di porsi diverse volte in occasione dell’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei diversi ordinamenti giuridici europei. E ugualmente si è posta anche durante i dibattiti parlamentari degli scorsi mesi, che hanno infine portato all’approvazione della legge francese. Alcuni deputati dell’opposizione avevano infatti proposto di inserire nel testo, in maniera esplicita, la possibilità per i funzionari pubblici di rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui nessun altro funzionario del municipio si fosse reso disponibile a compiere tale atto, il Procuratore della Repubblica competente ne avrebbe dovuto designare uno d’ufficio. Mentre a Parigi si discutevano gli emendamenti dell’opposizione, a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo dava un suo contributo “indiretto” al dibattito, certificando la conformità alla Convenzione della legge inglese che non prevede alcuna obiezione di coscienza relativamente alla celebrazione della civil partnership tra persone dello stesso sesso (Sentenza n. 51671/10, 15.1.2013). (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

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Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Massachusetts: stessi diritti federali per i militari sposati con coniuge del proprio o dell’altro sesso

u s soldiers(di Antonio Rotelli) Con decisione del 2 ottobre 2013, la Corte distrettuale del  Massachusetts ha stabilito, sulla base del precedente della Corte suprema contro il DOMA del giugno scorso, che ai militari sposati con persone dello stesso sesso, siano essi in servizio o in pensione, devono essere garantiti gli stessi diritti e benefici federali ai quali accedono le coppie sposate eterosessuali.

Secondo la Corte, nel caso McLaughlin v. Hagel, “Le definizioni di «coniuge» e «coniuge superstite» nelle Sezioni 101(3) e (31) del Titolo 38 del Codice degli Stati Uniti in materia di benefici ai militari in servizio e in pensione sono incostituzionali in base al Due Process Clause del quinto emendamento, come applicati ai ricorrenti da parte del Department of Veteran Affairs che ha stabilito che le «prestazioni disciplinate dal Titolo 38 a beneficio dei veterani sono limitate alle coppie sposate di sesso opposto”. (more…)