Sì alla carta di soggiorno per il coniuge dello stesso sesso sposato in Spagna
14 febbraio, 2012 | Filled under italia, matrimonio, NEWS, orientamento sessuale, stranieri/e, unione europea |
|
Il tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto con decreto del 13 febbraio 2012 il diritto del coniuge extracomunitario di un cittadino a permanere sul territorio nazionale ottenendo la carta di soggiorno.
È stato accolto il ricorso presentato da un cittadino uruguayano avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Reggio Emilia di diniego di carta di soggiorno, essendo stato riconosciuto dal tribunale emiliano che il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso, pur non essendo previsto in Italia e pur non potendo essere riconosciuto per le finalità del diritto di famiglia italiano, dà comunque diritto a soggiornare nel Paese per effetto del diritto a circolare liberamente nell’ambito dell’Unione europea (direttiva 2004/38/CE).
Il tribunale rileva come l’ordinamento giuridico riconosca un chiaro discrimine tra ratio della direttiva 2004/38/CE e la normazione nazionale in materia di famiglia, essendo chiara la distinzione tra i diversi ambiti di tutela: la libertà di circolazione (dominata dalla normativa sovranazionale) ed il diritto di famiglia (informato ai principi stabiliti dal legislatore nazionale); in un caso assumono rilievo specifiche ragioni ed interessi anche di natura economica che informano l’Unione (integrazione economica, scambi commerciali, concorrenza ecc..) e la materia è di specifica competenza dell’Unione Europea; nell’altro caso, oggetto di tutela appare, invece, la protezione della famiglia e dei suoi componenti, materia non di competenza dell’Unione Europea, ove emergono distinte esigenze che devono essere risolte nell’ordinamento nazionale.
Nell’ambito dell’art 2 lettera b del D.Lgs. n. 30 del 2007 bisogna distinguere l’ipotesi prevista al n. 1 dall’ipotesi di cui al n. 2: al n. 1 la disposizione norma l’ipotesi del «coniuge»; al n. 2 la disposizione norma l’ipotesi del «partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro». Soltanto per questa seconda ipotesi la norma specifica che il diritto è riconosciuto «qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante»; secondo il tribunale reggiano il Legislatore “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e dunque interpretare il n. 1 nel senso che il «coniuge» di un cittadino dell’Unione Europea sia titolare del diritto riconosciuto dalla Direttiva soltanto «qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione … al matrimonio» configurerebbe opzione ermeneutica contra legem.
[whohit]reggio Emilia Tanasi[/whohit]