La transessualità del coniuge non rileva se non c’è rettificazione all’anagrafe
26 aprile, 2012 | Filled under identità di genere, italia, matrimonio, NEWS |
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Interessante decisione del tribunale di Rimini con ordinanza del 13 aprile 2012 in materia di diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino di Paese aderente all’Unione europea. Nella specie il tribunale romagnolo ha ritenuto il diritto ad ottenere la carta di soggiorno di un cittadino brasiliano regolarmente coniugato con un cittadino italiano, ritenendo l’irrilevanza delle circostanze allegate dalla locale Questura, che sottolineava come il marito avesse intrapreso un percorso di mutamento di sesso. Il tribunale prende tuttavia atto che il matrimonio non risulta in alcun modo scalfito non essendo stata effettuata alcuna rettificazione anagrafica di sesso ed afferma per conseguenza l’illigittimità del diniego della Questura di rilasciare la carta di soggiorno poichè basata su circostanze attinenti “alla sfera personale ed ai gusti dei coniugi”.
Pur non risultando, dall’assai stringata motivazione, i fatti – desumibili da articoli di stampa -, la decisione è di particolare interesse poichè evidenzia come il mutamento di sesso, persino dopo l’esecuzione di un intervento chirurgico di riassegnazione all’altro genere, è del tutto privo di effetti sul pregresso matrimonio sino a quando non sia richiesta la rettificazione anagrafica di sesso. Soltanto dopo la rettificazione all’anagrafe possono sorgere infatti i noti problemi di compatibilità del matrimonio con la legale identità di sesso dei due coniugi (su cui dovrà esprimersi a breve la Corte di Cassazione in seguito al ricorso contro la nota decisione della Corte d’Appello di Bologna nel 2011), mentre l’effettiva identità sessuale di fatto appare del tutto irrilevante per il diritto.
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