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La motivazione del Tribunal constitucional

Sono state depositate in questi giorni le motivazioni della sentenza n. 198/2012 con cui il Tribunale costituzionale spagnolo ha rigettato lo scorso novembre il ricorso del Partido Popular contro la legge del 2005. È certamente una sentenza di portata storica, in quanto consolida definitivamente la riforma che diede avvio ad un processo riformatore di grande rilievo, ancora in atto in buona parte del mondo occidentale. La Spagna è stata la prima grande nazione ad avere scelto il matrimonio egualitario ed è nota la grande influenza esercitata dalla svolta del governo Zapatero in tutto l’Occidente ed in particolare in America latina (prima della Spagna, infatti, solo due Paesi – Olanda e Belgio  – ed uno Stato degli U.S.A. – il Massachusetts – avevano aperto l’istituto matrimoniale). Merita dunque interesse la decisione spagnola, anche per il peso che presumibilmente avrà nelle future evoluzioni della giurisprudenza europea e latinoamericana.

Guardando alle motivazioni del Tribunale spagnolo, va sottolineato, innanzitutto, come la Corte non si discosti dal solco delle altre Corti europee che hanno sempre evidenziato la libertà di scelta del Legislatore in questa materia (unica nota stonata, forse, l’ambigua sentenza italiana ancora oggetto di interpretazioni assai controverse). È da sottolineare, inoltre, la ricchezza di riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che evidenzia ancora una volta l’importanza assunta dalla stessa nella conformazione della cultura giuridica europea; il rimando alla necessità di una interpretazione evolutiva della Carta costituzionale, non ancorata a esegesi originaliste, con la bella immagine della Costituzione come albero vivente presa in prestito dalla sentenza della Corte suprema del Canada del 2004 sul matrimonio egualitario; la feconda sottolineatura della relazione tra diritto e realtà sociale; il riconoscimento d’una concezione plurale del matrimonio nella cultura giuridica occidentale; la distinzione tra titolarità ed esercizio del diritto al matrimonio con l’affermazione che la legge del 2005 incide solo sull’esercizio; la lucida definizione gender neutral del matrimonio come «comunità di affetto che genera un vincolo, o società di mutuo aiuto tra persone che si trovano in identica posizione nel seno di tale istituzione e che volontariamente decidono di unirsi in un progetto di vita familiare comune» in tutto analoga alla definizione affermata dal Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza del 2008 su matrimonio e transessualismo.

Qui una rapida esposizione dei passaggi fondamentali della motivazione.

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