Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza del 19 gennaio 2011, n. 1328

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. ZAMPETTI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DI TOMASSI M. Stefania – Consigliere –

Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere –

Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) U.P.P.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 201/2009 GIUDICE DI PACE di MESTRE, del

21/01/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI VITO che

ha concluso per annullamento con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 21.01.2010 il Giudice di Pace di Mestre dichiarava U.P.P.D. e M.R.J. J., entrambi (OMISSIS), colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, così condannando ciascuno dei predetti alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda. In particolare, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, l’anzidetto giudice riteneva irrilevante – al fine del decidere – la documentazione prodotta dall’imputato U. relativa all’avvenuto suo matrimonio in (OMISSIS) con persona dello stesso sesso.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo imputato U. che motivava l’impugnazione deducendo: mancato riconoscimento della qualità di familiare di cittadino dell’Unione Europea, come da documentazione prodotta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Va invero ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, quale risultante dalle successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri), “Il presente testo unico…si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea” (comma 1), disposizione riaffermata dal comma 2 che recita “il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea”. Il D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30, attuativo nel diritto interno della direttiva europea 2004/3 8/CE, disciplina (art. 1) le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei familiari di cui all’. 2″. Detto art. 2 precisa che “ai fini del presente decreto legislativo si intende per : a) cittadino dell’Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) familiare : il coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro, ecc.”. Orbene, la Spagna è Stato membro dell’Unione Europea. L’impugnata sentenza ha disconosciuto il diritto di libera circolazione e soggiorno dell’ U. nel territorio dello stato italiano in sostanza qualificando lo stesso come partner di una situazione non riconoscibile in Italia, mancando però di verificare se, sulla base della legislazione interna dello Stato membro, l’unione in parola sia qualificabile – o equiparabile – a rapporto di coniugio, quale è stato prospettato, con relativa documentazione, dall’imputato. In tal senso è parimenti evidente che lo status di coniuge esime dalla documentazione sulla cittadinanza, trattandosi di due condizioni equiparate ex lege. Si impone dunque rinvio perché il Giudice di Pace di Mestre, acquisita la disciplina spagnola in proposito, verifichi nel concreto la condizione dell’ U. agli effetti dell’eventuale liceità della sua presenza nel territorio dello Stato italiano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Mestre.

Così deciso in Roma, il 1 Dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011